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Statuto

E’ costituita, ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile la FONDAZIONE MARIO DEL MONTE, per brevità in seguito denominata Fondazione, con sede legale in Modena, Via Fabriani, n.120.

La Fondazione è un Ente privato, senza fini di lucro. Persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e culturale, con l’obiettivo di rinnovare e sviluppare gli insegnamenti dell’opera di Mario Del Monte.
La Fondazione può richiedere il riconoscimento come ONLUS.
La Fondazione da sola o in collaborazione con altri enti, fondazioni ed istituzioni universitarie, culturali e professionali, private o pubbliche, italiane e straniere, si propone di promuovere studi e ricerche, attività formative, borse di studio, seminari e convegni, pubblicazioni sulle seguenti materie:

a) territorio, ambiente, città: governo e governabilità delle interazioni tra natura e società, delle dinamiche sociali, economiche, culturali, e territoriali dello sviluppo;
b) economia, società e politiche pubbliche: condizioni dinamiche e innovazioni economiche e produttive delle imprese private  e cooperative nel territorio e nell’economia sociale,  politiche del lavoro, delle reti, dei servizi e per la coesione sociale;
c) cultura, ricerca, formazione: scenari, organizzazioni, istituzioni e politiche.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle statutariamente previste, ad eccezione delle attività ad essa direttamente connesse, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 nr. 460 e comunque in via non prevalente. 

Per il raggiungimento delle finalità statutarie e per la realizzazione dei propri fini di pubblico interesse, la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione, stipulare convenzioni e compiere tutte le iniziative e tutte le operazioni ritenute necessarie.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal patrimonio complessivamente conferito dai fondatori, all’atto della costituzione della Fondazione, che non potrà essere inferiore ad Euro 85.000 – (ottantacinquemila)
b) da lasciti, donazioni, oblazioni e erogazioni liberali anche in danaro, da contributi, sovvenzioni o finanziamenti di enti pubblici o privati e da beni mobili, immobili che ulteriormente le pervenissero, a qualsiasi titolo, per espressa e specifica destinazione dell’incremento patrimoniale.


I proventi della Fondazione, da impiegare per il miglior conseguimento delle proprie finalità, per le relative attività e per l’ordinario funzionamento, sono costituiti:
a) dai redditi del patrimonio come sopra composto;
b) dalle erogazioni liberali, dalle provvidenze e sovvenzioni, dai contributi pubblici e privati che le pervengano, in qualunque forma e a qualsiasi titolo;
c) dai proventi delle attività di cui all’art. 2.

L’esercizio economico finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno finanziario il Consiglio di Amministrazione presenta all’Assemblea:

a) entro il mese di aprile il bilancio di esercizio dell’anno finanziario precedente, comprendente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché un apposito e separato rendiconto dal quale risultino, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, costi e ricavi per ogni singola attività svolta;
b) entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell’anno successivo.

Eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse. Non è ammessa alcuna distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione a soggetti interni alla Fondazione, nonché di fondi, riserve e capitali durante la vita della Fondazione stessa, salvo che nei casi previsti dalla legge.

Sono fondatori gli enti, le associazioni e le persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, concorrendo a formare il patrimonio iniziale. Essi sono: il Comune di Modena, la Lega Provinciale delle Cooperative di Modena, l’Arci, la CNA della Provincia di Modena, la Famiglia di Mario Del Monte e l’Associazione Mario Del Monte, sciolta il giorno27 maggio 2011 (con attodel Dott. Claudio Giannotti, notaio in Modena, Repertorio n. 27750 Raccolta n.9530). Ai fini delle previsioni relative ai fondatori, l’assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, che provvederà alle annotazioni e comunicazioni conseguenti, delibera, nel rispetto delle norme di legge, sulle eventuali modifiche e variazioni che potranno riguardare i fondatori stessi.

Sono sostenitori tutte le persone fisiche che, previs domanda indirizzata al Presidente della Fondazione, sono ammesse a far parte dell’ “Albo dei sostenitori della Fondazione Mario Del Monte” di cui al successivo art.15

Sono partecipanti gli enti ed amministrazioni pubbliche, le imprese, le persone  giuridiche, pubbliche o private, le associazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in attività anche professionali, o in beni o servizi materiali o immateriali od in altre forme ritenute idonee dal Consiglio di Amministrazione, su base annuale o pluriennale. La qualifica di partecipante, attribuita dal Consiglio di Amministrazione, dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente eseguita.

Sono organi della Fondazione:

a) l’Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente della Fondazione;
d) il Comitato scientifico;
e) il Comitato dei Garanti.

L’Assemblea della Fondazione è composta da 12 componenti, nominati dai fondatori e dall’ “Albo dei sostenitori della Fondazione Mario Del Monte” con le seguenti modalità:

–        Comune di Modena, n. 3 componenti;
–        Lega Provinciale delle Cooperative di Modena, n. 3 componenti;
–        Albo dei sostenitori Fondazione Mario Del Monte, n.3 componenti;
–        C.N.A della provincia di Modena, n. 1 componente;  
–        ARCI della Provincia di Modena, n. 1 componente;
–        Famiglia Del Monte, n. 1 componente.

La carica di membro dell’Assemblea è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico e del Comitato dei Garanti.

L’Assemblea esercita le seguenti funzioni:

a)     stabilisce gli indirizzi generali delle attività della Fondazione;
b)    elegge il Presidente della Fondazione e nomina, ove ne ravvisi l’opportunità, il  Presidente onorario;
c)     nomina, ove lo ritenga opportuno un Vice-Presidente della Fondazione;
d)    nomina il Comitato Scientifico, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
e)     nomina i componenti del Comitato dei Garanti su proposta del Presidente della Fondazione.
f)      approva il bilancio e il rendiconto annuale sulla gestione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, da trasmettere ai Fondatori, ai Sostenitori e ai Partecipanti;
g)     nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, dopo averne stabilito il numero
h)    delibera, a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, le modifiche allo Statuto, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
i)      delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, a maggioranza di almeno i 4/5 dei suoi componenti.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno ed è convocata e presieduta dal Presidente.

L’Assemblea è validamente costituita qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri ed almeno un rappresentante per ognuno dei Fondatori, salvo i casi in cui siano previste maggioranze qualificate. Sono ammesse le deleghe scritte. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni dell’Assemblea viene redatto, su apposito libro, a cura del Coordinatore, un sintetico verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Coordinatore medesimo.

I componenti dell’Assemblea durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti dell’Assemblea nominati in sostituzione di altri, durante il triennio, durano in carica per la restante parte del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore ad 8, nominati dall’Assemblea. L’Assemblea nominerà da un minimo di 1 ad un massimo di 3 membri su proposta dall’Assemblea dei partecipanti di cui all’art. 16.

Il Consiglio di Amministrazione adotta tutte le deliberazioni necessarie per l’amministrazione e il funzionamento della Fondazione e per l’espletamento delle sue attività In particolare:

a)     nomina, ove lo ritenga opportuno, e revoca un coordinatore della Fondazione, determinandone il trattamento giuridico ed economico ed eventuali incompatibilità
b)    amministra il patrimonio della Fondazione;
c)     delibera i programmi delle attività della Fondazione, nell’ambito degli indirizzi fissati dall’Assemblea e su proposte formulate dal Comitato Scientifico;
d)    predispone per l’Assemblea, su proposta del Presidente, il bilancio e il rendiconto annuale sulla gestione
e)     delibera sui contratti e sulle convenzioni da stipulare nell’interesse e per le attività della Fondazione, sulle liti attive e passive, sull’accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
f)      predispone le modifiche allo Statuto da sottoporre all’Assemblea;
g)     elabora ed approva eventuali regolamenti interni;
h)    delibera in ordine al regolamento dei rapporti con il personale dipendente;
i)       adempie a quant’altro attribuitogli dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati. Qualora un membro del Consiglio venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il soggetto che lo ha nominato procede all’indicazione di un nuovo membro che dura in carica fino alla scadenza del mandato stesso. Il consigliere dimissionario resta comunque in carica fino alla nomina del suo successore.

La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente l’Assemblea, il Comitato Scientifico (salvo che per il Presidente della Fondazione) e il Comitato dei Garanti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; si riunisce, di norma, presso la sede della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo, che può essere anche diverso da quello della sede della Fondazione. La convocazione deve essere inviata a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima dell’adunanza o nel caso che il convocante lo ritenga urgente, mediante fax, telegramma o email, almeno un giorno prima dell’adunanza.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto nelle deliberazioni e non sono ammesse deleghe. Per la validità delle deliberazioni, salvo che non sia richiesta una maggioranza qualificata, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. In caso di parità di votazioni prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, su apposito libro, a cura del Coordinatore della Fondazione, un sintetico verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Coordinatore medesimo.

Il Presidente della Fondazione è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti, a scrutinio segreto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea; alla scadenza del mandato dei componenti dell’Assemblea, il Presidente richiede ai Fondatori e ai Sostenitori di procedere alle rispettive nomine; convoca e presiede la prima riunione della nuova Assemblea.

Il Presidente della Fondazione esercita le seguenti funzioni:

a)     ha la rappresentanza legale della Fondazione;
b)    cura il perseguimento delle finalità istituzionali;
c)     ha la rappresentanza della Fondazione in giudizio;
d)    firma di tutti gli atti riguardanti la gestione;
e)     ha la facoltà di rilasciare procure speciali per particolari atti o categorie di atti;
f)      dispone, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l’eventuale conferimento di incarichi ad altri consiglieri o a terzi per lo svolgimento di funzioni di promozione e di rappresentanza della Fondazione;
g)     cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
h)    convoca e preside il Consiglio di Amministrazione ,e il Comitato scientifico e l’Assemblea degli aderenti all’Albo dei sostenitori
i)      predispone i programmi delle attività della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e sovrintende alla loro attuazione;
j)      propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio e il rendiconto annuale sulla gestione;
k)    cura il ordinamento degli organi e delle attività della Fondazione e delle attività esterne.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice-presidente le funzioni vengono esercitate dal Consigliere più anziano del Consiglio.

Il Presidente e il Vice-presidente  possono essere rinominati.

Il Coordinatore della Fondazione è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre anni; l’incarico di Coordinatore può essere rinnovato previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Coordinatore collabora con il Presidente nello svolgimento delle attività della Fondazione. Esercita le funzioni di Segretario verbalizzante nell’Assemblea, nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Scientifico.

E’ costituito un “Albo dei sostenitori della Fondazione Mario Del Monte” tra quanti condividendo le finalità della Fondazione ne richiedono l’ammissione e dichiarano di volerla sostenere. Sulla ammissione all’Albo si pronuncia l’Assemblea dei sostenitori

Gli aderenti all’Albo sostengono la Fondazione mediante versamenti annuali. I versamenti sono volontari e comunque non condizionano l’iscrizione e la permanenza nell’Albo, in quanto il sostegno alla Fondazione può essere dato anche collaborando alle attività della stessa o con altre modalità di partecipazione attiva.

L’assemblea degli aderenti all’Albo è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede, con cadenza di norma annuale. Il Presidente relaziona all’assemblea sulle iniziative realizzate dalla Fondazione e sugli indirizzi delle attività in programma, nonché sulla situazione finanziaria e organizzativa.

L’assemblea può formulare al Consiglio di amministrazione, anche mediante l’approvazione di specifici documenti,  proposte e pareri sulle attività, obiettivi, programmi e prospettive della Fondazione. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L’Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i partecipanti alla Fondazione Mario Del Monte.

L’Assemblea dei Partecipanti designa nell’ambito dei suoi membri un Presidente e propone al Consiglio di amministrazione un numero minimo di 1 e massimo di 3 membri nel Consiglio di amministrazione stesso.

L’Assemblea dei Partecipanti formula proposte sulle attività della Fondazione.

Il Comitato scientifico è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, nominati dall’Assemblea su proposta del  Consiglio di Amministrazione, tra esperti e studiosi nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.

I membri del Comitato scientifico durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati. I componenti nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica per la restante parte del  triennio.

La carica di membro del Comitato scientifico è incompatibile con quella di componente dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione (salvo che per il Presidente) e del Comitato dei Garanti.

 Il Comitato scientifico formula per il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito degli indirizzi fissati dall’Assemblea, proposte sui programmi di studi, ricerche e convegni della Fondazione; il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il suo parere.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente della Fondazione, o da un suo delegato, e si riunisce almeno due volte all’anno. Il Coordinatore della Fondazione esercita le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Comitato dei Garanti è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, nominati dall’Assemblea su proposta del Presidente della Fondazione.

I membri durano  in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La carica di membro del Comitato dei Garanti è incompatibile con quella di componente dell’Assemblea, componente del Consiglio di Amministrazione e componente del Comitato Scientifico. I membri sono scelti fra personalità di prestigio in sintonia con le finalità della Fondazione ed il pensiero istituzionale, sociale e civile di Mario Del Monte.

Il Comitato dei Garanti si riunisce, di norma, una volta l’anno e ha il compito di verificare la coerenza delle scelte della Fondazione con le idee ed il pensiero espresso nella sua attività politico-istituzionale da Mario Del Monte e formula al Consiglio di Amministrazione le proprie proposte ed osservazioni. I componenti del Comitato dei Garanti eleggono al proprio interno, nella prima seduta, un Presidente.

Le funzioni di componente dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato dei Garanti, del Comitato Scientifico, nonché la carica di Presidente e di Vicepresidente della Fondazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nel rispetto del limite massimo di cui all’art. 10, sesto comma del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

La Fondazione ha durata illimitata. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 del c.c.

L’estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dall’Assemblea con la maggioranza di almeno i quattro quinti dei componenti. L’Assemblea potrà procedere, altresì alla nomina di uno o più liquidatori. Tutti i beni della Fondazione che residuano, a liquidazione eseguita, saranno dall’Assemblea attribuiti ad altri Enti che abbiano fini analoghi a quelli della Fondazione.

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.

I componenti degli organi rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi.